Il rischio da stress da calore è diventato un rischio professionale prevedibile, ricorrente e da valutare all’interno dell’organizzazione aziendale e, nei cantieri temporanei e mobili, anche nella pianificazione della sicurezza.

Le temperature elevate, le ondate di calore sempre più frequenti, il lavoro all’aperto, l’esposizione alla radiazione solare, gli ambienti chiusi non adeguatamente ventilati e le attività fisicamente intense possono incidere in modo significativo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Per questa ragione, la valutazione del rischio microclima, e in particolare del rischio da stress termico, deve entrare stabilmente nei documenti di sicurezza: DVR, POS e PSC, a seconda dei casi.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota pubblicata l’8 luglio 2026, ha richiamato l’attenzione degli organi di vigilanza proprio sulla necessità di verificare, durante gli accessi ispettivi estivi, le misure adottate dalle aziende per prevenire i danni da calore e insolazione. I settori indicati come particolarmente esposti sono: edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e attività svolte da rider e lavoratori all’aperto.

Rischio stress da calore: perché è un obbligo di valutazione

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che la valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Questo significa che il caldo non può essere trattato come una condizione esterna all’attività lavorativa. Quando le temperature elevate, l’esposizione solare o le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono creare un pericolo per i lavoratori, il datore di lavoro deve valutare il rischio e individuare misure di prevenzione e protezione adeguate.

La valutazione deve tenere conto di diversi fattori:

  • temperatura e umidità;
  • esposizione diretta al sole;
  • intensità dello sforzo fisico;
  • durata dell’attività;
  • disponibilità di zone d’ombra o aree rinfrescate;
  • presenza di DPI o indumenti che ostacolano la dispersione del calore;
  • condizioni individuali dei lavoratori;
  • organizzazione dei turni e delle pause.

Non è sufficiente, quindi, inserire nel DVR un riferimento generico al rischio caldo: bisogna collegare la valutazione alle mansioni, ai luoghi di lavoro, ai periodi dell’anno e alle misure concretamente adottate.

I nuovi riferimenti normativi e operativi

Negli ultimi anni il quadro di riferimento si è rafforzato.

Un primo passaggio importante è rappresentato dalla circolare INL n. 4753 del 26 luglio 2022, che ha richiamato la necessità di considerare il rischio legato ai danni da calore, con particolare attenzione alle attività di cantiere disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

A questo si è aggiunto il D.M. n. 95 del 9 luglio 2025, con cui il Ministero del Lavoro ha adottato il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

La nota INL dell’8 luglio 2026 richiama espressamente questo Decreto Ministeriale, evidenziando la necessità di superare l’approccio emergenziale e di adottare una pianificazione aziendale sistematica e strutturata.

Tra i riferimenti più recenti rientrano anche le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 19 giugno 2025, pensate per fornire indicazioni operative a datori di lavoro, RSPP, medici competenti, coordinatori della sicurezza, preposti e operatori della prevenzione.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro deve verificare se il rischio da stress da calore è presente nella propria attività e, in caso positivo, integrarlo nella valutazione dei rischi. Questo significa aggiornare il DVR, individuare le mansioni più esposte, definire misure organizzative e procedurali e assicurarsi che le misure siano realmente applicate.

Secondo le indicazioni INL, durante l’attività ispettiva viene verificata l’integrazione del DVR con il rischio specifico da calore e con adeguate misure di mitigazione. Vengono inoltre controllati aspetti come rimodulazione degli orari, pause strutturate, rotazione dei lavoratori, disponibilità di acqua fresca, DPI e indumenti adeguati, informazione, formazione e sorveglianza sanitaria mirata.

Le misure possono comprendere:

  • anticipazione dei turni nelle ore più fresche;
  • sospensione o riduzione delle attività nelle ore centrali;
  • pause programmate in aree ombreggiate o rinfrescate;
  • rotazione dei lavoratori sulle mansioni più gravose;
  • disponibilità costante di acqua potabile fresca;
  • informazione sui sintomi del colpo di calore;
  • procedure di primo soccorso;
  • coinvolgimento del medico competente per i lavoratori più fragili;
  • consultazione del RLS o RLST.

Nei casi più critici può essere necessario sospendere temporaneamente alcune lavorazioni quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Anche questo aspetto è stato richiamato dall’INL, con riferimento agli obblighi del datore di lavoro e al ruolo del preposto.

Il ruolo del preposto nella gestione del rischio calore

Il preposto ha un ruolo centrale nella gestione quotidiana del rischio da calore. Non è sufficiente che il DVR preveda misure corrette se poi, in cantiere o sul luogo di lavoro, nessuno verifica le condizioni operative reali.

Il preposto deve vigilare sull’applicazione delle procedure, intercettare eventuali condizioni di pericolo, segnalare criticità e intervenire quando l’attività non può proseguire in sicurezza. Nel caso del caldo estremo, questo significa osservare l’effettiva condizione dei lavoratori, verificare che vengano rispettate le pause, controllare che siano disponibili acqua e zone d’ombra e segnalare tempestivamente situazioni di rischio.

La nota INL dell’8 luglio 2026 richiama espressamente anche l’obbligo di intervento del preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, quando durante l’attività vengono rilevate condizioni di pericolo.

Cantieri: aggiornamento di PSC e POS

Nei cantieri temporanei e mobili, il rischio da stress termico assume una rilevanza particolare.

Il Coordinatore della Sicurezza deve considerare il rischio microclima nell’elaborazione e nell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, soprattutto quando le lavorazioni si svolgono all’aperto, in aree assolate, su superfici che aumentano l’irraggiamento o in condizioni di elevato sforzo fisico.

Il PSC deve quindi tenere conto dell’organizzazione del cantiere, delle fasi di lavoro, delle interferenze, degli orari, delle aree di pausa, delle modalità di gestione delle emergenze e delle eventuali sospensioni o rimodulazioni delle attività. Allo stesso tempo, le imprese esecutrici devono riportare nel POS le misure operative adottate per i propri lavoratori, in coerenza con quanto previsto dal PSC.

In pratica, il rischio da calore deve essere gestito su due livelli:

  • nel PSC, come rischio legato all’organizzazione complessiva del cantiere e alle interferenze;
  • nel POS, come rischio specifico delle lavorazioni e delle mansioni svolte dall’impresa.

Questa impostazione consente al Coordinatore di verificare l’idoneità del POS e di assicurare una maggiore coerenza tra pianificazione della sicurezza e attività realmente eseguite in cantiere.

Non solo caldo: anche radiazione solare

Quando si parla di rischio da calore è importante non dimenticare la radiazione solare. Nei lavori all’aperto il rischio non riguarda soltanto il colpo di calore o la disidratazione, ma anche l’esposizione ai raggi solari, con possibili effetti sulla pelle e sugli occhi.

Per questo la valutazione deve considerare anche:

  • esposizione diretta e prolungata al sole;
  • assenza di zone d’ombra;
  • orari di lavoro nelle fasce più critiche;
  • disponibilità di indumenti coprenti e traspiranti;
  • protezione del capo;
  • informazione sui rischi da radiazione solare.

Le Linee di indirizzo 2025 affrontano infatti in modo integrato il tema della protezione dal calore e dalla radiazione solare, offrendo un quadro operativo utile per la prevenzione.

Formazione, informazione e sorveglianza sanitaria

La gestione del rischio da stress da calore passa anche attraverso la consapevolezza dei lavoratori. I lavoratori devono essere informati sui sintomi iniziali del colpo di calore, sulla necessità di idratarsi regolarmente, sull’importanza delle pause, sulle procedure da seguire in caso di malessere e sui comportamenti da adottare durante le giornate più calde.

Anche i preposti devono ricevere indicazioni chiare, perché sono spesso le figure che possono intervenire per prime quando le condizioni operative cambiano. Un altro punto fondamentale è la sorveglianza sanitaria.

Il medico competente deve essere coinvolto nella valutazione delle condizioni individuali e nell’individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni per i lavoratori maggiormente esposti o più vulnerabili agli effetti del caldo. Questo aspetto è particolarmente importante per lavoratori con patologie pregresse, lavoratori anziani, persone che assumono farmaci, lavoratori non acclimatati o addetti a mansioni fisicamente intense.

Il KIT aggiornato per la gestione del rischio stress da calore

In Capponi Consulting abbiamo predisposto il KIT aggiornato per supportare aziende, coordinatori della sicurezza e professionisti nell’aggiornamento della documentazione relativa al rischio da stress da calore. Il KIT è pensato come strumento operativo per facilitare l’integrazione della valutazione del rischio microclima nei documenti di sicurezza, con particolare attenzione a DVR, POS e PSC.

L’obiettivo è fornire un supporto pratico, editabile e personalizzabile, utile per:

  • inquadrare correttamente il rischio da stress termico;
  • classificare le fasi di lavoro o le mansioni esposte;
  • individuare misure preventive e organizzative;
  • aggiornare la documentazione di sicurezza;
  • fornire indicazioni operative a imprese, coordinatori e datori di lavoro;
  • favorire la coerenza tra valutazione, procedure e attività in campo.

Il KIT aggiornato recepisce l’evoluzione del quadro di riferimento e consente di affrontare il tema non come semplice emergenza stagionale, ma come parte integrante della gestione della sicurezza.

Il rischio da calore non si gestisce con una procedura generica

Inserire poche righe nel DVR, nel POS o nel PSC non è sufficiente. La valutazione deve essere collegata alle mansioni, alle condizioni di lavoro e alle misure che l’azienda è realmente in grado di applicare. È su questo passaggio che si concentrano le verifiche e che possono emergere le principali carenze documentali e organizzative.

Capponi Consulting supporta aziende, datori di lavoro, RSPP e coordinatori della sicurezza nell’aggiornamento della valutazione del rischio da stress termico e nella predisposizione delle procedure necessarie per gestirlo concretamente. È inoltre disponibile il KIT aggiornato per il rischio stress da calore, con documenti editabili e personalizzabili per integrare correttamente DVR, POS e PSC e definire misure preventive, organizzative e operative coerenti con le attività svolte.

Contattaci per ricevere l’indice e una preview del KIT, conoscere costi e modalità di acquisto oppure richiedere un supporto personalizzato per l’aggiornamento della documentazione della tua azienda o del tuo cantiere. Il nostro obiettivo non è aggiungere un documento alla sicurezza aziendale. È fare in modo che quanto scritto nei documenti sia corretto, applicabile e realmente utile durante le giornate di caldo estremo.