Partecipare a una gara pubblica comporta per gli operatori economici una serie di adempimenti, tra cui, nei casi previsti, la presentazione di una garanzia a tutela della stazione appaltante. Il possesso di determinate certificazioni può però consentire di ridurre l’importo della garanzia, con un vantaggio economico che può diventare significativo per le imprese che partecipano con frequenza agli appalti pubblici.

Per molti anni il riferimento è stato l’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che prevedeva specifiche percentuali di riduzione in presenza di certificazioni come ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro e altre attestazioni. Oggi il quadro è cambiato. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 – nuovo Codice dei contratti pubblici, il riferimento per la garanzia provvisoria e per le relative riduzioni è l’art. 106, comma 8, insieme all’Allegato II.13.

Capire cosa è cambiato è importante non soltanto per calcolare correttamente l’importo della garanzia, ma anche per valutare il valore che le certificazioni aziendali possono assumere nella partecipazione alle gare pubbliche.

Art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016: cosa prevedeva il vecchio Codice degli appalti?

L’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 continua a comparire nelle ricerche online e può essere ancora richiamato in documentazione riferita a procedure disciplinate dal precedente Codice. La norma prevedeva un articolato sistema di riduzioni della garanzia collegato al possesso di specifiche certificazioni e requisiti.

Tra le misure più rilevanti figuravano la riduzione del 50% per gli operatori economici dotati di un sistema di qualità conforme alla serie UNI CEI ISO 9000, nonché specifiche riduzioni collegate, tra le altre, alla registrazione EMAS, alla certificazione ambientale ISO 14001, all’Ecolabel UE, agli inventari delle emissioni di gas serra e alla carbon footprint.

Per i contratti di servizi e forniture erano inoltre previste condizioni favorevoli in presenza di ulteriori requisiti e certificazioni, tra cui sistemi di gestione dell’energia ISO 50001, sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001, certificazioni in materia di salute e sicurezza, ecc. Il meccanismo consentiva, in determinati casi, di cumulare più riduzioni, applicando quella successiva all’importo risultante dalla precedente.

Questo sistema appartiene però al precedente Codice dei contratti pubblici. Per le procedure soggette al D.Lgs. 36/2023 occorre fare riferimento alla disciplina attualmente contenuta nell’art. 106, comma 8.

Art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023: cosa cambia?

Il nuovo Codice ha modificato sensibilmente il sistema.

L’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 prevede oggi quattro principali possibilità di riduzione della garanzia:

  • 30% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati;
  • 50% per micro, piccole e medie imprese e per raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Questa riduzione non è cumulabile con quella del 30% prevista per la certificazione di qualità;
  • 10% in presenza delle specifiche condizioni previste dalla norma per la fideiussione emessa e firmata digitalmente e gestita mediante le tecnologie o le modalità di verifica indicate dall’art. 106;
  • fino al 20% quando l’operatore economico possiede una o più certificazioni o marchi compresi nell’Allegato II.13 e questi siano individuati nei documenti iniziali di gara, nei quali la stazione appaltante stabilisce anche la percentuale di riduzione riconosciuta.

Il passaggio dal vecchio al nuovo Codice ha quindi modificato sia le percentuali sia il meccanismo attraverso il quale determinate certificazioni producono un vantaggio sulla garanzia.

ISO 9001 e garanzia provvisoria: la riduzione passa dal 50% al 30%

Una delle differenze più importanti riguarda la certificazione ISO 9001. Capiamo meglio perché. 

Nel sistema dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la certificazione del sistema di qualità consentiva di ottenere una riduzione del 50% della garanzia. Con l’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la riduzione collegata alla certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 è invece pari al 30%.

Il nuovo Codice prevede parallelamente una riduzione del 50% riservata alle micro, piccole e medie imprese, non cumulabile con il 30% relativo alla certificazione di qualità. Questo significa, per esempio, che una PMI certificata ISO 9001 non applica prima il 50% previsto per le PMI e poi un ulteriore 30% per la certificazione ISO 9001: le due agevolazioni sono alternative.

Le altre certificazioni: il ruolo dell’Allegato II.13

Un altro cambiamento importante riguarda certificazioni e marchi diversi dalla certificazione di qualità direttamente disciplinata dall’art. 106.

Il nuovo Codice raccoglie nell’Allegato II.13 – Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia numerosi sistemi di gestione, certificazioni e marchi che possono assumere rilevanza nelle gare pubbliche.

Tra questi troviamo:

  • UNI EN ISO 14001, per i sistemi di gestione ambientale
  • UNI ISO 45001, per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
  • UNI CEI EN ISO 50001, per i sistemi di gestione dell’energia
  • ISO/IEC 27001, per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni
  • SA 8000, relativa alla responsabilità sociale
  • UNI/PdR 125, relativa al sistema di gestione per la parità di genere
  • EMAS, sistema europeo di ecogestione e audit
  • Ecolabel UE
  • UNI CEI 11352, relativa alle ESCo
  • ISO 14064-1 certificazioni relative all’inventario dei gas a effetto serra carbon footprint).

Inoltre, l’Allegato II.13 contiene ulteriori certificazioni e marchi rilevanti ai fini previsti dal Codice.

Attenzione: la riduzione fino al 20% non è automatica

Questo è probabilmente l’aspetto più importante da comprendere nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice. Il semplice possesso di una certificazione inserita nell’Allegato II.13 non comporta automaticamente una riduzione del 20% della garanzia. L’art. 106, comma 8, stabilisce che l’operatore economico può beneficiare di una riduzione fino a un massimo del 20% quando possiede una o più delle certificazioni o dei marchi dell’Allegato II.13 individuati nei documenti iniziali di gara.

È quindi la stazione appaltante a stabilire, all’interno della documentazione della specifica procedura, quali certificazioni dell’Allegato II.13 sono considerate e quale riduzione viene riconosciuta, entro il limite previsto dalla legge. Non basta chiedersi se si è in possesso della ISO 14001 ma occorre verificare anche se la ISO 14001 è stata individuata dalla stazione appaltante tra le certificazioni che danno diritto alla riduzione in quella specifica gara.

La prassi delle stazioni appaltanti conferma l’importanza di questa verifica: esistono procedure nelle quali viene espressamente indicato quali certificazioni dell’Allegato II.13 consentano di applicare l’ulteriore riduzione e procedure nelle quali determinate certificazioni non vengono considerate ai fini dell’agevolazione.

Certificazione ISO 14001: quanto può ridurre la garanzia?

Nel precedente sistema dell’art. 93, comma 7, la certificazione ambientale ISO 14001 era direttamente associata a una specifica percentuale di riduzione, secondo le condizioni stabilite dalla norma. Nel sistema attuale il meccanismo è differente. La UNI EN ISO 14001 è presente nell’Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023, ma l’eventuale riduzione aggiuntiva dipende dalle condizioni fissate dalla stazione appaltante nei documenti iniziali di gara e può arrivare fino al limite massimo del 20% previsto dall’art. 106, comma 8.

Per un’impresa che partecipa alle gare pubbliche, la certificazione ambientale può quindi rappresentare un elemento da valutare non soltanto nell’ambito delle politiche ESG e della gestione degli impatti ambientali, ma anche nella propria strategia di partecipazione agli appalti.

ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 e altre certificazioni: quali vantaggi negli appalti?

Lo stesso principio riguarda diverse certificazioni aziendali.

La ISO 45001 attesta l’adozione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; la ISO 50001 riguarda il sistema di gestione dell’energia; la ISO/IEC 27001 è dedicata alla gestione della sicurezza delle informazioni. Queste certificazioni figurano nell’Allegato II.13 e possono quindi assumere rilevanza ai fini della riduzione prevista dall’art. 106, comma 8, quando sono individuate dalla documentazione di gara.

Il vantaggio di una certificazione, però, non deve essere valutato esclusivamente sulla base della riduzione della garanzia. In una strategia aziendale orientata al mercato pubblico, certificare i propri sistemi di gestione può contribuire anche a dimostrare l’esistenza di processi strutturati in materia di qualità, ambiente, sicurezza, energia o gestione delle informazioni.

Per questo è importante valutare preventivamente quali certificazioni siano maggiormente coerenti con il settore dell’impresa, con le gare alle quali partecipa e con gli obiettivi aziendali.

Certificazioni e gare pubbliche: perché valutarle strategicamente

Per le imprese che partecipano regolarmente agli appalti pubblici, le certificazioni possono rappresentare molto più di un semplice adempimento documentale.

Un sistema di gestione certificato può contribuire a strutturare i processi aziendali e, quando ricorrono le condizioni previste dal Codice e dalla documentazione di gara, può consentire anche di ridurre l’importo delle garanzie richieste per partecipare alle procedure.

La convenienza deve però essere valutata caso per caso. Settore di attività, dimensione dell’impresa, tipologia di appalti, certificazioni già possedute e requisiti più frequentemente richiesti dalle stazioni appaltanti sono tutti elementi da considerare prima di intraprendere un nuovo percorso di certificazione.

Capponi Consulting: consulenza per le certificazioni aziendali

Capponi Consulting affianca le imprese nella progettazione e nell’implementazione dei sistemi di gestione necessari per ottenere le principali certificazioni aziendali. Dalla ISO 9001 per la qualità alla ISO 14001 per l’ambiente, dalla ISO 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro alla ISO 50001 per l’energia, e alla ISO 14064-1 carbon footprint il percorso viene costruito partendo dall’organizzazione esistente e dagli obiettivi dell’azienda.

Per le imprese che operano nel mercato degli appalti pubblici, questo significa poter valutare le certificazioni anche alla luce dei requisiti e delle opportunità previste dal D.Lgs. 36/2023.

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FAQ – Riduzione delle garanzie e certificazioni negli appalti pubblici

La ISO 9001 consente ancora di ridurre del 50% la garanzia?

No, non nel regime dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. Per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla serie UNI CEI ISO 9000, la riduzione prevista dal nuovo Codice è del 30%. Il 50% previsto dal nuovo art. 106 riguarda invece micro, piccole e medie imprese e le aggregazioni indicate dalla norma ed è alternativo al 30%.

L’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è ancora valido?

È il riferimento del precedente Codice dei contratti pubblici. Per le procedure soggette al D.Lgs. 36/2023, la disciplina delle riduzioni della garanzia provvisoria è contenuta nell’art. 106, comma 8. L’art. 93, comma 7, resta comunque rilevante per comprendere procedure assoggettate alla disciplina previgente e documentazione che vi faccia ancora legittimamente riferimento.

La ISO 14001 dà diritto automaticamente a una riduzione del 20%?

No. La ISO 14001 è compresa nell’Allegato II.13, ma l’ulteriore riduzione fino al 20% prevista dall’art. 106, comma 8, dipende dalle certificazioni o dai marchi individuati dalla stazione appaltante nei documenti iniziali di gara e dalla percentuale stabilita per la specifica procedura.

Le riduzioni della garanzia possono essere cumulate?

Alcune sì, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 8. La riduzione del 50% prevista per le PMI non è però cumulabile con il 30% collegato alla certificazione del sistema di qualità. Quando il cumulo è ammesso, ogni riduzione successiva viene calcolata sull’importo risultante dall’applicazione della precedente.

Quali certificazioni sono contenute nell’Allegato II.13?

L’Allegato II.13 comprende numerose certificazioni e marchi, tra cui ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, SA 8000, UNI/PdR 125, EMAS ed Ecolabel UE, oltre ad altre certificazioni individuate dal Codice. La loro presenza nell’Allegato non significa tuttavia che tutte producano automaticamente una riduzione in ogni gara.